In tutte le Aziende è necessario attivare le misure per la gestione delle emergenze.
Rientrano infatti in questo contesto la prevenzione degli incendi, l’evacuazione in caso di pericolo immediato ed il primo soccorso.
Il Datore di Lavoro deve quindi:
- nominare gli addetti incaricati alla gestione delle eventuali emergenze;
- fornire a questi addetti adeguata e specifica formazione, con aggiornamento periodico.
Questa formazione rientra tra gli obblighi previsti nell’ articolo 37 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, mentre per le caratteristiche dei corsi di formazione la prevenzione e lotta antincendio, si fa riferimento a quanto contenuto nel Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
La durata e le attività previste per i percorsi formativi sono quindi differenti in base alla categoria a cui appartiene l’Azienda e all’esito della valutazione rischio incendia effettuata dal Datore di Lavoro.
TIPOLOGIA CORSO | DURATA | A CHI E’ RIVOLTO |
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 1 | 4 ORE | personale designato in aziende a rischio incendio basso |
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 2 | 8 ORE | personale designato in aziende a rischio incendio non basso |
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3 | 16 ORE | personale designato in aziende a rischio incendio non basso |
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1 | 2 ORE | personale designato in aziende a rischio incendio basso |
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2 | 5 ORE | personale designato in aziende a rischio incendio non basso |
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 3 | 8 ORE | personale designato in aziende a rischio incendio non basso |
COME SI CLASSIFICA IL RISCHIO INCENDIO IN UN’AZIENDA?
In ogni luogo di lavoro è necessario valutare il rischio di incendio. Come per altri fattori, anche in questo caso si tratta di mettere in relazione la probabilità che l’incendio si verifichi con la gravità delle conseguenze che potrebbe portare.
Fattori chiave che influenzano la valutazione, oltre naturalmente al tipo di attività e di lavorazioni svolte, sono:
- le caratteristiche dei locali (metratura, suddivisione in compartimenti, presenza di seminterrati, scale…);
- la quantità e le caratteristiche dei materiali presenti (merci, arredi, prodotti e tutto ciò che potrebbe essere combustibile o anche infiammabile)
- la quantità di persone presenti contemporaneamente, cioè l’affollamento;
- le caratteristiche delle persone presenti. Se ci sono minori o anziani, ad esempio, abbandonare l’edificio comporta maggiori difficoltà e pericoli);
Esistono norme specifiche che prevedono l’obbligo di approvazione e controllo da parte dei Vigili del Fuoco per alcune attività.
In generale, la valutazione va svolta affidandosi ad un tecnico che conosca tanto la normativa quanto gli aspetti pratici.
QUANTI ADDETTI ANTINCENDIO DEVONO ESSERCI IN AZIENDA?
Per ogni attività o reparto, la sorveglianza antincendio va garantita durante tutto l’orario di lavoro.
Per questo motivo, anche nelle realtà più piccole, è sempre consigliabile nominare 2 o più addetti antincendio. In caso contrario sarà facile trovarsi in situazioni dove non è presente nessun incaricato formato a causa di un’assenza per malattia, o semplicemente per la turnazione o il giro ferie.
LE ESERCITAZIONI PRATICHE
A partire dal 4 ottobre 2022 i corsi devono adeguarsi al nuovo Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 e sono quindi previste esercitazioni pratiche anche per le attività di Livello 1 (ex rischio basso).
Le prove pratiche dei corsi antincendio sono:
- organizzate e supervisionate da tecnici specializzati nell’uso dei dispositivi (estintori, coperte antifiamma, idranti…)
- svolte in ambienti idonei e dotati di tutte le opportune misure di sicurezza
- gestite da istruttori con comprovata esperienza nel campo della prevenzione e lotta agli incendi
REQUISITI PER PARTECIPARE
I Partecipanti devono aver compiuto 18 anni ed essere in buono stato di salute fisica e psicologica.
VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DEL CORSO ANTINCENDIO
L’ attestato di avvenuta formazione rilasciato è valido a tutti i sensi di Legge su tutto il territorio nazionale.
L’aggiornamento, come indicato nel Decreto del 2 settembre 2021, va eseguito almeno ogni 5 anni.
I NOSTRI CORSI
Se desideri trovare il tuo corso in aula o videoconferenza clicca qui
Vuoi iscriverti o desideri maggiori info?